Articolo 13 del Decreto 10 marzo 2014, n. 55
Articolo 12Articolo 14
Versione
3 aprile 2014
Art. 13. Giudizi non compiuti 1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.
Entrata in vigore il 3 aprile 2014
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