Articolo 27 del Decreto 10 marzo 2014, n. 55
Articolo 26Articolo 28
Versione
3 aprile 2014
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Versione
23 ottobre 2022
Art. 27. Trasferte 1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, e' liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennita' di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente ((...)) a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, e' riconosciuta un'indennita' chilometrica pari ((...)) a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.
Entrata in vigore il 23 ottobre 2022
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