Articolo 8 del Decreto 10 marzo 2014, n. 55
Articolo 7Articolo 9
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3 aprile 2014
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23 ottobre 2022
Art. 8.

Pluralita' di difensori e societa' professionali

1. Quando incaricati della difesa sono piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.
2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta ((...)) un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.
3. Se l'incarico professionale e' conferito a una societa' di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione e' svolta da piu' soci.
Entrata in vigore il 23 ottobre 2022
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