Articolo 22 del Decreto 10 marzo 2014, n. 55
Articolo 21Articolo 22 bis
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3 aprile 2014
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23 ottobre 2022
Art. 22. (( (Affari di valore superiore a euro 520.000,00). )) (( 1. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso e' liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25. ))
Entrata in vigore il 23 ottobre 2022
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