Articolo 7 del Decreto 10 marzo 2014, n. 55
Articolo 6Articolo 8
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3 aprile 2014
Art. 7. Giudizi non compiuti 1. Per l'attivita' prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.
Entrata in vigore il 3 aprile 2014
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