Articolo 26 del Decreto 10 marzo 2014, n. 55
Articolo 24Articolo 28
Versione
3 aprile 2014
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23 ottobre 2022
Art. 26. Prestazioni con compenso a percentuale 1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso e' ((...)) liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresi' conto della durata dell'incarico, della sua complessita' e dell'impegno profuso.
Entrata in vigore il 23 ottobre 2022
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