Articolo 20 - Istituto di credito fondiario umbro marchigiano
Articolo 19Articolo 21
Versione
11 dicembre 1975
Art. 20.


Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parita' la proposta si intende respinta.
I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore generale nella sua qualita' di segretario del consiglio.
Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori e i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.
I membri del consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1975
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