Articolo 15 - Istituto di credito fondiario umbro marchigiano
Articolo 14Articolo 16
Versione
11 dicembre 1975
Art. 15.


Alla sostituzione degli amministratori in caso di vacanza puo' provvedere per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione, con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all' art. 2386 del codice civile .
Entrata in vigore il 11 dicembre 1975
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