Articolo 25 - Istituto di credito fondiario umbro marchigiano
Articolo 24Articolo 26
Versione
11 dicembre 1975
Art. 25.


Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale e' facoltizzato a delegare ad altri dipendenti la firma dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione o della corrispondenza ordinaria, nonche' delle girate e delle quietanze dei vaglia e degli assegni e delle quietanze dei mandati delle pubbliche amministrazioni.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente