Articolo 27 - Istituto di credito fondiario umbro marchigiano
Articolo 26Articolo 28
Versione
11 dicembre 1975
Art. 27.


Le casse di risparmio partecipanti funzionano come rappresentanze e, pertanto, attenendosi alle norme ed alle istruzioni deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto ricevono le domande di mutuo e curano gli accertamenti tecnico-legali; assistono e agevolano i richiedenti nella estrazione e produzione dei certificati e in tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni, trasmettono alla direzione dell'Istituto le domande corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere.
Provvedono alla stipulazione dei mutui secondo le autorizzazioni e con le modalita' prescritte dall'Istituto; all'incasso delle semestralita' di ammortamenti e degli altri versamenti da farsi all'Istituto; al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed a tutte le altre operazioni di competenza dell'Istituto.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1975