Articolo 31 - Istituto di credito fondiario umbro marchigiano
Articolo 30
Versione
11 dicembre 1975
Art. 31.


Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto, si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.


Visto, il Ministro per il tesoro
COLOMBO
Entrata in vigore il 11 dicembre 1975
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