Articolo 30 - Istituto di credito fondiario umbro marchigiano
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Versione
11 dicembre 1975
Art. 30.


L'esercizio dell'Istituto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile alla assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
Gli utili netti della gestione, sempre rispettandosi il disposto dell'art. 67 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere assegnati:
1) per un decimo alla costituzione ed all'incremento del fondo di riserva ordinario;
2) alle casse di risparmio partecipanti a titolo di dividendo, in misura non superiore al 6% delle quote da ciascuna conferite;
3) per la parte restante, e sempreche' il fondo di riserva raggiunga il limite di cui all'art. 67 del testo unico, a disposizione dell'assemblea.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1975
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