Articolo 16 - Istituto di credito fondiario umbro marchigiano
Articolo 15Articolo 17
Versione
11 dicembre 1975
Art. 16.


I componenti il consiglio di amministrazione dell'istituto i quali cessino dalla carica ricoperta presso le casse di risparmio partecipanti decadono dalla carica di amministratori dell'Istituto.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1975
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