Articolo 7 - Istituto di credito fondiario umbro marchigiano
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 dicembre 1975
Art. 7.


L'assemblea e' costituita dai rappresentanti delle casse di risparmio partecipanti. Ogni partecipante puo' farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera.
Nessun partecipante puo' disporre di piu' di una delega.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1975
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