Articolo 22 - Istituto di credito fondiario umbro marchigiano
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Versione
11 dicembre 1975
Art. 22.


La gestione dell'Istituto e' controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. Due sindaci effettivi e un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea dei partecipanti fra persone particolarmente esperte in materia di credito fondiario, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti. Un sindaco effettivo, presidente del collegio, ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea con l'osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia.
I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1975
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