Articolo 18 - Istituto di credito fondiario umbro marchigiano
Articolo 17Articolo 19
Versione
11 dicembre 1975
Art. 18.


Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed e' convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci.
Nei casi d'urgenza, la convocazione puo' essere fatta telegraficamente, con preavviso di almeno due giorni interi.
Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Alle adunanze del consiglio, fatta eccezione delle sedute segrete, partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1975
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