Articolo 8 - Istituto di credito fondiario umbro marchigiano
Articolo 7Articolo 9
Versione
11 dicembre 1975
Art. 8.


Spetta all'assemblea:
a) eleggere i componenti il consiglio di amministrazione nonche' i sindaci di sua competenza;
b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili;
c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Istituto, in seguito a proposta del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;
d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sulla assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano;
e) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondersi ai sindaci;
f) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1975
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