2. Il ricorso alla PAS e' precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilita' delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilita' degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonche' in caso di contrarieta' agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica. ((Gli interventi sottoposti al regime di PAS che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonche' compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.)) Laddove necessario, per le opere connesse il proponente puo' attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 . ((Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessita' di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalita' di cui al comma 8.)) 3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonche' della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di piu' impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 9. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l'artato frazionamento dell'intervento, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 3.
3-bis. ((Il comune procedente e' quello sul cui territorio insistono gli interventi di cui al comma 1, che costituisce il punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Qualora gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano piu' comuni, il comune procedente, che costituisce il punto di contatto, e' quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Ai fini dell'individuazione del comune procedente nei casi di cui al secondo periodo, il soggetto proponente tiene conto della percentuale di area occupata rispetto all'unita' fondiaria di cui dispone il soggetto medesimo.)) 4. Il soggetto proponente presenta al comune, (( secondo il modello unico adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a) )) , il progetto corredato:
a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , in relazione a ogni stato, qualita' personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;
b) della dichiarazione di legittima disponibilita', a qualunque titolo ((, anche derivante da contratti preliminari,)) e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare ((l'intervento medesimo)) e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonche' della correlata documentazione;
b-bis) ((della comunicazione o della segnalazione di cui rispettivamente agli articoli 6-bis e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per la realizzazione degli interventi edilizi, ove necessari;)) c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilita' degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarieta' agli strumenti urbanistici adottati, ((il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni,)) nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 11-bis, comma 2;
d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete;
e) nei casi in cui sussistano vincoli ((afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumita', ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonche' nei casi che richiedano l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto,)) degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso;
f) del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto;
g) di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l'integrazione del progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento;
h) di una dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all'unita' fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica;
i) dell'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente e' tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti;
l) dell'impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione dell'impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di strutture complementari all'impianto medesimo;
m) nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW:
1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori, ove previsti;
2) di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore ((all'1)) per cento e non superiore al 3 per cento ((del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata)) .
5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano piu' comuni, il comune procedente ((...)) acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio e' interessato dagli interventi medesimi.
6. Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il predetto termine puo' essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessita' di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. ((Su richiesta del soggetto proponente, in ragione dell'entita' degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, il comune puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo.)) ((Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo)) , il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere ((...)) dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti.
La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
7. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o piu' atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessita' di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni puo' essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo ((, terzo e quarto)) periodo.
In caso di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato si applica il ((quinto)) periodo del comma 6.
8. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o piu' atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), di amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all' articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 , con le seguenti variazioni:
a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata puo', entro i successivi dieci giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a ((trenta giorni, prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni, su istanza del medesimo soggetto e in ragione dell'entita' delle richieste)) . ((In tali casi)) , il termine per la conclusione della PAS e' sospeso e riprende a decorrere ((...)) dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1;
b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso e' espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile;
c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ((del rischio idrogeologico)) , paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumita' dei cittadini, ((ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico,)) che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.
9. Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, e' opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.
10. In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), il comune e' legittimato all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , da esercitare nel termine perentorio di sei mesi dal perfezionamento dell'abilitazione ai sensi del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2-bis del medesimo articolo.
11. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro ((due anni)) dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi. ((Ai fini del decorso dei termini di cui al primo periodo non si tiene conto degli impedimenti all'avvio della realizzazione degli interventi o alla mancata conclusione dei lavori derivanti da cause di forza maggiore.)) La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente e' comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , il proponente deve acquisire le relative determinazioni prima della presentazione al comune del progetto stesso.
12-bis. ((Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso. Nei casi di progetti di cui al presente comma che rientrino anche nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la valutazione medesima e' preventiva all'acquisizione del titolo edilizio.)) 13. Nel caso degli interventi di cui all'allegato B, sezione I, lettera q), e sezione II, lettera d), i termini di cui ai commi 6, primo periodo, 7, primo periodo, e 8, lettere b) e c), sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.