Articolo 19 del Decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96
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23 giugno 2005
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10 dicembre 2005
Art. 19. Delle infrazioni penali e amministrative 1. Nel secondo comma dell'articolo 1129 del codice della navigazione , le parole: "nell'art. 751, lettera c)," sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 756, primo comma, lettera c),".
2. Nel primo comma dell'articolo 1161 del codice della navigazione , le parole: "le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716" sono sostituite dalle seguenti: "i vincoli cui e' assoggettata la proprieta' privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aerodromi".
3. Nel secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione ((le parole: "nel secondo comma dell'art. 52 e nel terzo comma dell'articolo 59" sono soppresse.)) 4. Al primo comma dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: "723, primo comma," sono soppresse.
5. L' articolo 1181 del codice della navigazione e' abrogato.
6. Il secondo comma dell'articolo 1183 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, e' punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.".
7. All' articolo 1184 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero: "758" e' sostituito dal seguente: "760"; b) al secondo comma, il numero: "759" e' sostituito dal seguente: "758".
8. L' articolo 1185 del codice della navigazione e' abrogato.
9. L' articolo 1188 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 1188 (Abusivo esercizio di navigazione aerea). - Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro milletrentadue.".
10. L' articolo 1191 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 1191 (Abusiva realizzazione o ampliamento di aerodromi). - Chiunque realizza o amplia aerodromi o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, e' punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.".
11. Il secondo comma dell'articolo 1200 del codice della navigazione e' abrogato.
12. L' articolo 1202 del codice della navigazione e' abrogato.
13. All' art. 1204 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Sorvolo di aeromobili stranieri)"; b) il secondo comma e' abrogato; c) al terzo comma le parole: "Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma" sono soppresse.
14. Nell' articolo 1205 del codice della navigazione , i numeri: "818, 834, 835, 836" sono sostituiti dal seguente: "835".
15. L' articolo 1229 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 1229 (Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli). - Chiunque non osserva ((gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 e' punito)) con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.".
16. L' articolo 1230 del codice della navigazione e' abrogato.
17. L' articolo 1234 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 1234 (Omessa assicurazione obbligatoria). - L'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 e' punito con la sanzione amministrativa fino a euro milletrentadue.".
Entrata in vigore il 10 dicembre 2005
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