Articolo 5 del Decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 giugno 2005
Art. 5. Delle distinzioni degli aeromobili 1. L' articolo 743 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106 .».
2. All' articolo 744, primo comma, del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: «, alla posta» e le parole: «alla Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «alle Forze di polizia dello Stato».
3. All' articolo 744 del codice della navigazione e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attivita' per la tutela della sicurezza nazionale».
4. L' articolo 745 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 745 (Aeromobili militari). - Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate.
Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati ed immatricolati nei registri degli aeromobili militari dalla competente Direzione generale del Ministero della difesa.».
5. L' articolo 746 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 746 (Aeromobili equiparabili a quelli di Stato). - Salvo quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo', con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.
Il provvedimento stabilisce limiti e modalita' dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.
L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri puo' essere equiparata all'attivita' svolta dagli aeromobili di Stato l'attivita' di volo esercitata nell'interesse delle autorita' e delle istituzioni pubbliche.».
6. L' articolo 747 del codice della navigazione e' abrogato.
7. L' articolo 748 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 748 (Norme applicabili). - Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744.
L'utilizzazione degli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonche' il diritto di priorita' nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.
Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato.
Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprieta'.».
Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell' art. 744 del codice della navigazione , cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
«Art. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). - Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprieta' dello Stato, destinati esclusivamente alle forze di polizia dello Stato, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o ad altro servizio di Stato.
Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Sono equiparati agli aeromobii di Stato gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attivita' per la tutela della sicurezza nazionale.».
- Si riporta il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 , recante: «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)», come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Patrimonio). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, viene definito, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il patrimonio dell'E.N.A.C., costituito dai beni mobili ed immobili per l'esercizio delle attivita' istituzionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'E.N.A.C., in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi, secondo i criteri previsti e disciplinati dal regolamento di cui all' art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . Per l'utilizzo degli aeroporti militari aperti al traffico civile, il decreto e' adottato di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e della difesa.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, l'E.N.A.C. subentra nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria.
4. (Abrogato).».
- Si riporta il testo degli articoli 1-bis e 2 del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 (Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile), convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, legge 9 novembre 2004, n. 265 , come modificati dal presente decreto:
«Art. 1-bis (Disposizioni sulle gestioni aeroportuali).
- 1. (Abrogato).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonche' le modalita' di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni gia' stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 2, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.
4. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.».
«Art. 2 (Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale). - 1. ENAV S.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali).
2. (Abrogato).
3. L'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV S.p.a. per le materie di competenza, nonche' gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalita' e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione.
4. (Abrogato).».
Entrata in vigore il 23 giugno 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente