Art. 5. Attivita' del pubblico ministero 1. Nel comma 5 dell'articolo 360 del codice di procedura penale , le parole "agli effetti del giudizio" sono sostituite dalle seguenti: "nel dibattimento".
2. Il secondo periodo dell' articolo 362 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.".
(( 3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta', con l'assistenza necessaria del difensore". )) 4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 373 del codice di procedura penale e' sostituita dalle seguenti:
" d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362;
d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;".
2. Il secondo periodo dell' articolo 362 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.".
(( 3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta', con l'assistenza necessaria del difensore". )) 4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 373 del codice di procedura penale e' sostituita dalle seguenti:
" d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362;
d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;".