Articolo 11 quinquies del Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
Articolo 11 quaterArticolo 14
Versione
8 agosto 1992
Art. 11-quinquies. (( (Usura e usura impropria). )) (( 1. All' articolo 644 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, le parole da: "fino a due" a: "quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni";
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Le pene sono aumentate da un terzo alla meta' se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' professionale o di intermediazione finanziaria".
2. Dopo l' articolo 644 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 644-bis (Usura impropria). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficolta' economica o finanziaria di persona che svolge un'attivita' imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge un'attivita' imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficolta' economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644". ))
Entrata in vigore il 8 agosto 1992
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