Articolo 11 ter del Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
Articolo 12Articolo 11 quater
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8 agosto 1992
Art. 11-ter. (( (Introduzione dell'articolo 416- ter del codice penale). )) (( 1. Dopo l' articolo 416-bis del codice penale , e' inserito il seguente:
"Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro". ))
Entrata in vigore il 8 agosto 1992
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