Articolo 12 bis del Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
Articolo 15Articolo 17
Versione
8 agosto 1992
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Versione
2 gennaio 2000
Art. 12-bis. (Giudizio direttissimo) 1. Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e (( 558 )) del codice di procedura penale , salvo che siano necessarie speciali indagini.
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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