Articolo 10 del Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
Articolo 9Articolo 11
Versione
9 giugno 1992
Art. 10. Computo della custodia cautelare all'estero 1. L' articolo 722 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 722 (Custodia cautelare all'estero) . - 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304 comma 4.".
Entrata in vigore il 9 giugno 1992
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