Articolo 2 del Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
Articolo 1Articolo 3
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9 giugno 1992
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Versione
8 agosto 1992
Art. 2. Esame di persona imputata in un procedimento connesso 1. L' articolo 210 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.";
b) nel comma 5, le parole "dagli articoli 194, 195 e 499" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 194, 195, 499 e 503".
2. L'articolo 142 ((delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)) , e' cosi' modificato:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso";
b) il comma 1 e' soppresso;
c) nel comma 2, dopo le parole (("Quando per la notificazioni")) , sono inserite le seguenti: "dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice";
d) la lettera d) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
" d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;".
Entrata in vigore il 8 agosto 1992
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