Articolo 3 bis del Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
Articolo 3Articolo 4
Versione
8 agosto 1992
Art. 3-bis. (( (Intercettazioni ambientali) )) (( 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"3- bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3- bis".
2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall' articolo 614 del codice penale , l'intercettazione e' consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa". ))
Entrata in vigore il 8 agosto 1992
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