Articolo 21 bis del Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
Articolo 28Articolo 29
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8 agosto 1992
Art. 21-bis. (( (Sospensione dei termini delle indagini preliminari). )) (( 1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 , come sostituito dall'art. 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , introdotto dall' articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 193 , e' aggiunto il seguente:
"La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata" ))
Entrata in vigore il 8 agosto 1992
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