Articolo 11 del Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
Articolo 10Articolo 12
Versione
9 giugno 1992
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Versione
8 agosto 1992
Art. 11. Reati contro l'amministrazione della giustizia 1. Dopo l' articolo 371 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 371-bis (( (False informazioni al pubblico ministero) )) - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero ((...)) di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.".
2. Nell' articolo 372 del codice penale , le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni".
3. Dopo l' articolo 374 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 374-bis (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorita' giudiziaria). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorita' giudiziaria condizioni, qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.".
4. L' articolo 375 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 375 (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372, 373 e 374, la pena e' della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e' della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed e' della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.".
5. Il primo comma dell'articolo 376 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.".
(( 6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria ovvero a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis , 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi". )) 7. L' articolo 384 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 384 (Casi di non punibilita'). - Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.".
Entrata in vigore il 8 agosto 1992
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