Art. 25-quater.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 314 ((21))
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
La L. 8 agosto 1995, n. 332 , ha disposto (con l' art. 21, comma 2 ) che nell' articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , le parole: "1275, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)".
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 314 ((21))
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
La L. 8 agosto 1995, n. 332 , ha disposto (con l' art. 21, comma 2 ) che nell' articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , le parole: "1275, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)".