Articolo 12 del Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
Articolo 11Articolo 11 ter
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9 giugno 1992
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8 agosto 1992
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14 settembre 2018
Art. 12. Disposizioni in materia di armi (( 1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all' articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' indicato il numero massimo di munizioni di cui e' consentito l'acquisto nel periodo di validita' del titolo. La misura ha durata annuale ed e' rinnovabile. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni. )) 2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinate le modalita' per l'attuazione della disposizione del comma 1.
3. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , le parole "a carica esplosiva, autopropellenti" sono sostituite dalle seguenti: "a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti".
4. Dopo il secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' inserito il seguente:
"I commercianti di armi devono, altresi', comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati".
5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' aggiunto il seguente periodo: "e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'".
6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356 .
8. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e' sostituito dal seguente: "La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall' articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo.
9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356 .
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356 .
11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite modalita' di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica.
Entrata in vigore il 14 settembre 2018
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