Art. 8. Contestazioni nell'esame delle parti
Atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione 1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
" 5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.". (( 1-bis. Dopo l' articolo 511 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 511-bis (Lettura di verbali di prove di altri procedimenti). -1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica
il comma 2 dell'articolo 511."
2. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale le parole "degli atti assunti dal pubblico ministero" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero".
2-bis. Dopo l' articolo 512 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 512-bis (Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non e' stata citata, ovvero, essendo stata citata, non e' comparsa". ))
Atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione 1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
" 5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.". (( 1-bis. Dopo l' articolo 511 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 511-bis (Lettura di verbali di prove di altri procedimenti). -1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica
il comma 2 dell'articolo 511."
2. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale le parole "degli atti assunti dal pubblico ministero" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero".
2-bis. Dopo l' articolo 512 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 512-bis (Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non e' stata citata, ovvero, essendo stata citata, non e' comparsa". ))