Articolo 9 del Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
Articolo 8Articolo 10
Versione
9 giugno 1992
Art. 9. Divieto di espatrio 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 281 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.".
Entrata in vigore il 9 giugno 1992
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