Articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
Articolo 30Articolo 24
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9 novembre 1989
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29 luglio 2001
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5 settembre 2005
Art. 25. (( 1. Le sentenze e i provvedimenti del giudice oggetto di impugnazione, nonche' i verbali d'udienza in lingua tedesca, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca. Gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio devono essere tradotti, a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione, solo su specifica richiesta dei suddetti organi giurisdizionali. ))
Entrata in vigore il 5 settembre 2005
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