Art. 18. (( 1. Il processo nel quale gli imputati o la parte civile utilizzano una lingua diversa e' bilingue.
2. Il processo diviene monolingue se tutte le parti dichiarano di scegliere la stessa lingua.
3. Nel processo bilingue ogni parte usa la lingua individuata ai sensi degli articoli precedenti. Salvo che le parti vi rinuncino:
a) gli interventi orali delle parti sono immediatamente tradotti;
b) gli interventi del pubblico ministero, le sue richeste e le requisitorie orali o scritte sono pronunciate o redatte in entrambe le lingue;
c) i testimoni, periti e consulenti tecnici sono sentiti nella lingua da essi prescelta, con immediata traduzione;
d) l'interrogatorio ovvero l'esame dell'imputato e delle altre parti private si svolge nella lingua dalle stesse scelta, con immediata traduzione;
e) i documenti e gli atti prodotti dalle parti, le consulenze tecniche e le relazioni dei periti sono tradotti nell'altra lingua;
f) la verbalizzazione avviene in forma bilingue;
g) i provvedimenti del giudice sono redatti in entrambe le lingue. ))
2. Il processo diviene monolingue se tutte le parti dichiarano di scegliere la stessa lingua.
3. Nel processo bilingue ogni parte usa la lingua individuata ai sensi degli articoli precedenti. Salvo che le parti vi rinuncino:
a) gli interventi orali delle parti sono immediatamente tradotti;
b) gli interventi del pubblico ministero, le sue richeste e le requisitorie orali o scritte sono pronunciate o redatte in entrambe le lingue;
c) i testimoni, periti e consulenti tecnici sono sentiti nella lingua da essi prescelta, con immediata traduzione;
d) l'interrogatorio ovvero l'esame dell'imputato e delle altre parti private si svolge nella lingua dalle stesse scelta, con immediata traduzione;
e) i documenti e gli atti prodotti dalle parti, le consulenze tecniche e le relazioni dei periti sono tradotti nell'altra lingua;
f) la verbalizzazione avviene in forma bilingue;
g) i provvedimenti del giudice sono redatti in entrambe le lingue. ))