Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
Articolo 6Articolo 8
Versione
9 novembre 1989
Art. 7. 1. Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 i quali ricevono istanze, domande, denunce o dichiarazioni sono tenuti a formulare gli atti e i provvedimenti e ad eseguire le prescritte comunicazioni o notificazioni nella lingua usata dal richiedente, denunciante o dichiarante ove questo ne sia il destinatario.
2. Qualora l'istanza, la domanda, la denuncia e la dichiarazione siano formulate oralmente e non verbalizzate deve essere attestata la lingua usata dal richiedente salvo che la risposta sia immediata.
3. Per gli atti o i provvedimenti da emettere, comunicare o notificare a loro iniziativa, gli organi, gli uffici ed i concessionari di cui al comma 1, usano la lingua presunta del destinatario, adeguandosi, in ogni caso, nei rapporti orali, alla lingua usata dall'interlocutore.
4. Gli organi, gli uffici ed i concessionari, di cui al comma 1, che nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' di istituto sono tenuti a trasmettere, comunicare o notificare gli atti o i provvedimenti da essi emessi in lingua tedesca, ad amministrazioni o enti pubblici situati in altre province dello Stato, devono provvedere a loro cura e spese alla traduzione in lingua italiana degli atti o provvedimenti medesimi.
Entrata in vigore il 9 novembre 1989
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