Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
Articolo 20 terArticolo 23 bis
Versione
9 novembre 1989
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Versione
5 settembre 2005
Art. 21. (( 1. Nel processo civile la pubblica amministrazione attrice usa la lingua presunta del convenuto identificandola ai sensi dell'articolo 7; successivamente si adegua alla diversa lingua scelta dal convenuto con il primo atto difensivo.
2. Il giudice, qualora richiesto dalla parte alla prima udienza, ordina la rinnovazione dell'atto di citazione nella lingua del convenuto, fissando una nuova udienza di prima comparizione.
3. La pubblica amministrazione convenuta in giudizio si uniforma alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente. ))
Entrata in vigore il 5 settembre 2005
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