Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
Articolo 12Articolo 14
Versione
9 novembre 1989
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Versione
10 dicembre 2015
Art. 13. (( 1. Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti. ))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2015
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