Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
Articolo 15Articolo 17 bis
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9 novembre 1989
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29 luglio 2001
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5 settembre 2005
Art. 17. 1. La persona sottoposta alle indagini o l'imputato puo' chiedere, con dichiarazione resa personalmente all'autorita' procedente o fatta alla medesima pervenire per atto scritto anche tramite il difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo nell'altra lingua.
Tale dichiarazione non puo' intervenire prima del decorso di 24 ore dalla conclusione dell'interrogatorio ((,nei casi di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale, ovvero del decorso di 24 ore dall'esecuzione degli altri atti di cui al comma 1 dell'articolo 14.)) 2. Tale dichiarazione e' ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e deve intervenire non oltre l'apertura del dibattimento ovvero, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, non oltre la formulazione di tale richiesta.
3. La variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti formati precedentemente.
Entrata in vigore il 5 settembre 2005
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