Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
Articolo 18 bisArticolo 19
Versione
9 novembre 1989
>
Versione
5 settembre 2005
Art. 23. 1. Nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali amministrativi ((, contabili)) e tributari di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 1 si osservano le disposizioni di cui agli articoli 13, 20 e 21, in quanto ((compatibili)) .
Entrata in vigore il 5 settembre 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente