Articolo 18 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
Articolo 18Articolo 23
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29 luglio 2001
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5 settembre 2005
Art. 18-bis. ((1. L'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 1, 15, commi 2 e 3, 16, commi da 1 a 5, 17, 17-bis, l7-ter, 17-quater, 18 e 18-ter e' prescritta a pena di nullita' assoluta, ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, 15, commi 4 e 5, 16, comma 7, e' prescritta a pena di nullita', ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale. La dichiarazione di nullita' comporta l'obbligo di traduzione, senza regressione del procedimento allo stato e grado in cui e' stato compiuto l'atto nullo.
3. L'errata individuazione, ad opera dell'autorita' procedente, della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullita'.))
Entrata in vigore il 5 settembre 2005
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