Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
Articolo 13Articolo 15
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5 settembre 2005
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10 dicembre 2015
Art. 14. 1. In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del codice di procedura penale , devono chiedere alla persona sottoposta alla misura cautelare personale ovvero destinataria di altro atto ((quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca)) . Qualora la detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua indicata.
2.PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 GIUGNO 2005, N. 124 . Ove l'interessato si rifiuti di rispondere, si procede o si continua a procedere nella presunta lingua materna da determinarsi in base alla notoria appartenenza della persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in base ad altri elementi eventualmente gia' acquisiti.
3. Tutti gli atti gia' formati in sede di indagini preliminari che fanno parte del fascicolo del pubblico ministero redatti in una lingua diversa da quella dichiarata al comma 2 sono tradotti nella lingua materna indicata se devono essere messi a disposizione dell'indagato.
Entrata in vigore il 10 dicembre 2015
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