Articolo 20 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
Articolo 20Articolo 20 ter
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29 luglio 2001
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5 settembre 2005
Art. 20-bis. 1. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale per i minorenni avviati d'ufficio, l'atto iniziale del procedimento e' redatto nella lingua presunta del soggetto destinatario del provvedimento. ((Nei procedimenti avviati su impulso di parte si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20, in quanto compatibili.)) 2. Il processo prosegue monolingue se i genitori del minore scelgono la medesima lingua, in caso contrario il processo e' bilingue.
3. In ogni caso il minore deve essere sempre ascoltato nella lingua materna.
Entrata in vigore il 5 settembre 2005
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