Art. 20-bis. 1. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale per i minorenni avviati d'ufficio, l'atto iniziale del procedimento e' redatto nella lingua presunta del soggetto destinatario del provvedimento. ((Nei procedimenti avviati su impulso di parte si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20, in quanto compatibili.)) 2. Il processo prosegue monolingue se i genitori del minore scelgono la medesima lingua, in caso contrario il processo e' bilingue.
3. In ogni caso il minore deve essere sempre ascoltato nella lingua materna.
3. In ogni caso il minore deve essere sempre ascoltato nella lingua materna.