Art. 4. ((Ai lavoratori residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 che alla data del 6 maggio 1976 avevano diritto o fruivano delle prestazioni di disoccupazione, spetta, per la durata massima di dodici mesi, un'indennita' speciale nella misura di L. 5.000 giornaliere, nonche' il trattamento per assegni familiari.
Gli stessi trattamenti di cui al precedente comma sono concessi, altresi', ai lavoratori dipendenti da aziende che svolgono attivita' nei comuni indicati a norma dell'articolo 20, i quali rimangano disoccupati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data del 7 maggio 1976 nonche' ai lavoratori emigrati che a seguito degli eventi sismici verificatisi nei comuni suddetti rientrino nei luoghi di origine.
Il periodo di godimento del trattamento previsto nel presente articolo e' riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidita', vecchiaia, superstiti e di anzianita' e per la determinazione della misura di queste, nonche' per il diritto alla assistenza sanitaria.
Sono fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli))
Gli stessi trattamenti di cui al precedente comma sono concessi, altresi', ai lavoratori dipendenti da aziende che svolgono attivita' nei comuni indicati a norma dell'articolo 20, i quali rimangano disoccupati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data del 7 maggio 1976 nonche' ai lavoratori emigrati che a seguito degli eventi sismici verificatisi nei comuni suddetti rientrino nei luoghi di origine.
Il periodo di godimento del trattamento previsto nel presente articolo e' riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidita', vecchiaia, superstiti e di anzianita' e per la determinazione della misura di queste, nonche' per il diritto alla assistenza sanitaria.
Sono fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli))