Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542
Articolo 15Articolo 17
Versione
31 luglio 1953
Art. 16.
E' vietato lo storno di fondi da una gestione all'altra.
Puo' il Consiglio di amministrazione con sue deliberazioni disporre che sul Fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , nel caso di occorrenze straordinarie, siano compiute anticipazioni a favore delle altre gestioni tenute dall'istituto, purche' per un tempo determinato e mediante la corresponsione di un equo interesse.
Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Entrata in vigore il 31 luglio 1953
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