Legge 25 gennaio 1983, n. 36

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      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1.
        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti protocolli firmati a Bruxelles, alle date sotto indicate, tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, detta Comunita' e la Repubblica ellenica, da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e l'Austria, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita':
        A) 17 luglio 1980:
        protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera;
        protocollo complementare all'accordo addizionale del 22 luglio 1972 sulla validita', per il Principato del Liechtenstein, dell'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera;
        B) 6 novembre 1980:
        protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro;
        protocollo aggiuntivo all'accordo del 14 maggio 1973 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro;
        protocollo aggiuntivo all'accordo del 5 ottobre 1973 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro;
        protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Islanda;
        C) 28 novembre 1980:
        protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro.
      • Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 10, 2, 11, 11, 11, 5 e 11 dei protocolli stessi.

      • Protocolli - Lettere della Legge 25 gennaio 1983, n. 36
        LETTERA N.

        Bruxelles, 28 novembre 1980.

        Signor Ambasciatore,
        con riferimento all'articolo 20, paragrafo 2, secondo ed ultimo comma dell'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, ed al protocollo aggiuntivo all'accordo soprammenzionato firmato in data odierna, ho l'onore di trasmetterLe con la presente il testo dell'articolo 129, paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati:
        "2. Fino al 31 dicembre 1985 i prezzi praticati dalle imprese degli Stati membri attuali per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non possono essere inferiori ai prezzi fissati in detto listino per le operazioni equiparabili, salvo autorizzazione concessa dalla Commissione, d'accordo con il Governo ellenico, fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma del trattato CECA. Le imprese degli Stati membri attuali hanno la possibilita' di allineare i loro prezzi franco destino in Grecia su quelli ivi praticati per gli stessi prodotti dai paesi terzi.
        Le disposizioni del primo comma riguardano soltanto l'allineamento sui listini dei produttori degli Stati membri attuati e della Grecia per i prodotti che al 1 gennaio 1981 sono effettivamente prodotti in Grecia. L'elenco dei prodotti in causa sara' oggetto di una pubblicazione della Commissione in detta data".
        La Comunita' informera' immediatamente l'Austria delle autorizzazioni date a imprenditori della Comunita' in conformita' dell'articolo 129, paragrafo 2 dell'atto di adesione. Inoltre la Comunita' mettera' alla disposizione dell'Austria la lista dei prodotti, di cui allo stesso articolo.
        Le sarei grato se volesse avere la gentilezza di confermarmi la ricevuta di questa lettera.
        Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia piu' alta considerazione.

        Per la Comunita' europea
        del carbone e
        dell'acciaio
        MANFRED CISPARI

        LETTERA N.

        Bruxelles, 28 novembre 1980.

        Signor Caspari,
        mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi' redatta:
        "con riferimento all'articolo 20, paragrafo 2, secondo ed ultimo comma dell'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, ed al protocollo aggiuntivo all'accordo soprammenzionato firmato in data odierna, ho l'onore di trasmetterLe con la presente il testo dell'articolo 129, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati: " 2. Fino al 31 dicembre 1985 i prezzi praticati dalle imprese degli Stati membri attuali per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non possono essere inferiori ai prezzi fissati in detto listino per le operazioni equiparabili, salvo autorizzazione concessa dalla Commissione, d'accordo con il Governo ellenico, fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma del trattato CECA. Le imprese degli Stati membri attuali hanno la possibilita' di allineare i loro prezzi franco destino in Grecia su quelli ivi praticati per gli stessi prodotti dai paesi terzi.
        Le disposizioni del primo comma riguardano soltanto l'allineamento sui listini dei produttori degli Stati membri attuali e della Grecia per i prodotti che al 1 gennaio 1981 sono effettivamente prodotti in Grecia. L'elenco dei prodotti in causa sara' oggetto di una pubblicazione della Commissione in detta data".
        La Comunita' informera' immediatamente l'Austria delle autorizzazioni date a imprenditori della Comunita' in conformita' dell'articolo 129, paragrafo 2 dell'atto di adesione. Inoltre la Comunita' mettera' alla disposizione dell'Austria la lista dei prodotti, di cui allo stesso articolo.
        Le sarei grato se volesse avere la gentilezza di confermarmi la ricevuta di questa lettera".
        Voglia gradire, Signor Caspari, l'espressione della mia piu' profonda stima.

        Per la Repubblica
        d'Austria
        GEORG SEYFFERTITZ
        Visto, il Ministro degli affari esteri
        COLOMBO