Articolo 20 - Convenzione della Legge 7 gennaio 1992, n. 20
Articolo 19Articolo 21
Versione
24 gennaio 1992
Articolo 20
PROFESSIONI E RICERCATORI
Le remunerazioni che un professore o un ricercatore che e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo di dette attivita' non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni ricevute come corrispettivo di lavori di ricerca intrapresi non nel pubblico interesse ma principalmente al fine di realizzare un beneficio particolare a favore di una o piu' persone determinate.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1992
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