Articolo 11
INTERESSI
Gli interessi provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi menzionati nel paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato di cui e' residente la persona che riceve gli interessi, se detta persona e' il beneficiario effettivo degli interessi e gli stessi sono pagati:
a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o
b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno dei due Stati sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi e' lo Stato stesso o una delle sue suddivisione politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia); o
b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito contratto o garantito dall'altro Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o amministrativa o da uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia) o da una pubblica istituzione di detto altro Stato; o
c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi dei due Stati. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), un ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato, ha in uno Stato una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in confomita' della legislazione di ciascuno Stato e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
INTERESSI
Gli interessi provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi menzionati nel paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato di cui e' residente la persona che riceve gli interessi, se detta persona e' il beneficiario effettivo degli interessi e gli stessi sono pagati:
a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o
b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno dei due Stati sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi e' lo Stato stesso o una delle sue suddivisione politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia); o
b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito contratto o garantito dall'altro Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o amministrativa o da uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia) o da una pubblica istituzione di detto altro Stato; o
c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi dei due Stati. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), un ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato, ha in uno Stato una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in confomita' della legislazione di ciascuno Stato e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.