Articolo 10
DIVIDENDI
I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario e' una societa' assoggettabile all'imposta sulle societa' che ha detenuto direttamente o indirettamente nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi, almeno il 10 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. a) Un residente dell'Italia che riceve dividendi distribuiti da una societa' residente della Francia, i quali darebbero diritto ad un credito d'imposta ("avoir fiscal") se fossero ricevuti da un residente della Francia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro francese di un ammontare pari a detto credito d'imposta ("avoir fiscal"), diminuito della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista al paragrafo 2, lettera b), quando si tratta:
i) di una persona fisica che include l'ammontare lordo dei dividendi nel suo reddito lordo determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta italiana sul reddito delle persone fisiche;
ii) di una societa', diversa da quelle indicateal paragrafo 2-a), che include l'ammontare lordo dei dividendi nella base imponibile dell'impostaitaliana sulle persone giuridiche.
b) Una societa' residente dell'Italia, indicata al paragrafo 2-a) o soggetta alla legislazione italiana applicabile alle societa' madri che riceve da una societa' residente della Francia dividendi che darebbero diritto a un credito d'imposta ("avoir fiscal") se fossero ricevuti da un residente della Francia ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro francese di un ammontare pari alla meta' di detto credito d'imposta ("avoir fiscal") diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2. 4. a) Un residente della Francia che riceve dividendi distribuiti da una societa' residente dell'Italia, i quali darebbero diritto ad un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente dell'Italia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano pari a detto credito d'imposta, diminuito della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista al paragrafo 2, lettera b), quando si tratta:
i) di una persona fisica che include l'ammontare lordo dei dividendi nel suo reddito lordo determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta francese sul reddito;
ii) di una societa', diversa da quelle indicate al paragrafo 2- a), che include l'ammontare lordo dei dividendi nella base imponibile dell'imposta francese sulle societa'.
b) Una societa' residente della Francia, indicata al paragrafo 2-a) o soggetta alla legislazione francese applicabile alle societa' madri che riceve da una societa' residente dell'Italia dividendi che darebbero diritto a un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente dell'Italia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla meta' di detto credito d'imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2. Salvo il caso in cui benefici dal pagamento del Tesoro francese previsto al paragrafo 3-a), un residente dell'Italia che riceve dividendi pagati da una societa' residente della Francia puo' ottenere il rimborso del prelievo alla fonte (precompte) diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2, se lo stesso e' stato effettivamente versato da detta societa' in relazione a tali dividendi. Quando una societa' chiede il rimborso del prelievo alla fonte (precompte), le disposizioni del paragrafo 3-b) non sono applicabili. Salvo il caso in cui benefici del pagamento del Tesoro italiano previsto al paragrafo 4-a), un residente della Francia che riceve dividendi distribuiti da una societa' residente dell'Italia ha diritto al rimborso dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" afferente tali dividendi, diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2, se la stessa e' stata effettivamente versata dalla societa' in relazione a detti dividendi.
Il rimborso deve essere richiesto, nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, per il tramite della stessa societa' che in questo caso agisce a nome e per conto del richiedente, residente della Francia. Quando una societa' chiede il rimborso della "maggiorazione di conguaglio" le disposizioni del paragrafo 4-b) non sono applicabili.
La societa' distributrice puo' pagare l'ammontare suddetto a un residente della Francia al momento del pagamento dei dividendi a lui spettanti e detrarre lo stesso ammontare nella prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento.
Il pagamento dell'ammontare corrrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" spetta a un residente della Francia a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi stessi e, nel caso previsto al paragrafo 2-a), che abbia posseduto le azioni durante un periodo di almeno 12 mesi precedenti detta data.
Nel caso di una successiva rettifica del reddito imponibile della societa' distributrice in una misura piu' elevata o nel caso di una ripresa a tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla societa' per il periodo d'imposta nel quale la rettifica e' divenuta definitiva e' limitata alla parte dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati alla "maggiorazione di conguaglio" ed effettivamente versata all'Erario.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai dividendi la cui distribuzione e' stata deliberata a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna. Quando il beneficiario dei dividendi e' una societa' residente di uno Stato di cui piu' della meta' del capitale e' posseduta da una o piu' persone che non sono residenti di detto Stato, le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 sono applicabili a condizione che detta societa' produca all'autorita' competente dell'altro Stato se questa autorita' competente glielo richieda elementi che permettono di ritenere che essa ha acquisito la partecipazione generatrice dei dividendi per ragioni commerciali di buona fede o nell'ambito dell'ordinaria attivita' di fare o gestire investimenti e non allo scopo principale di beneficiare dell'"avoir fiscal" o del "credito d'imposta". 9. a) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi assoggettati al regime fiscale delle distribuzioni secondo la legislazione dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
b) Sono parimenti considerati come dividenti pagati da una societa'residente di uno dei due Stati, il pagamento lordo del Tesoro rappresentativo, in Francia, del credito d'imposta ("avoir fiscal") considerato al paragrafo 3 e, in Italia, del credito di imposta considerato al paragrafo 4, nonche' le somme lorde rimborsate a titolo, in Francia del prelievo alla fonte (precompte), considerate al paragrafo 5, e, in Italia della "maggiorazione di conguaglio" considerate al paragrafo 6 afferenti i dividendi pagati da detta societa'. Qualora una societa' residente di uno Stato ricavi utili o redditi dall'altro Stato, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
DIVIDENDI
I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario e' una societa' assoggettabile all'imposta sulle societa' che ha detenuto direttamente o indirettamente nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi, almeno il 10 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. a) Un residente dell'Italia che riceve dividendi distribuiti da una societa' residente della Francia, i quali darebbero diritto ad un credito d'imposta ("avoir fiscal") se fossero ricevuti da un residente della Francia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro francese di un ammontare pari a detto credito d'imposta ("avoir fiscal"), diminuito della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista al paragrafo 2, lettera b), quando si tratta:
i) di una persona fisica che include l'ammontare lordo dei dividendi nel suo reddito lordo determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta italiana sul reddito delle persone fisiche;
ii) di una societa', diversa da quelle indicateal paragrafo 2-a), che include l'ammontare lordo dei dividendi nella base imponibile dell'impostaitaliana sulle persone giuridiche.
b) Una societa' residente dell'Italia, indicata al paragrafo 2-a) o soggetta alla legislazione italiana applicabile alle societa' madri che riceve da una societa' residente della Francia dividendi che darebbero diritto a un credito d'imposta ("avoir fiscal") se fossero ricevuti da un residente della Francia ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro francese di un ammontare pari alla meta' di detto credito d'imposta ("avoir fiscal") diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2. 4. a) Un residente della Francia che riceve dividendi distribuiti da una societa' residente dell'Italia, i quali darebbero diritto ad un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente dell'Italia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano pari a detto credito d'imposta, diminuito della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista al paragrafo 2, lettera b), quando si tratta:
i) di una persona fisica che include l'ammontare lordo dei dividendi nel suo reddito lordo determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta francese sul reddito;
ii) di una societa', diversa da quelle indicate al paragrafo 2- a), che include l'ammontare lordo dei dividendi nella base imponibile dell'imposta francese sulle societa'.
b) Una societa' residente della Francia, indicata al paragrafo 2-a) o soggetta alla legislazione francese applicabile alle societa' madri che riceve da una societa' residente dell'Italia dividendi che darebbero diritto a un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente dell'Italia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla meta' di detto credito d'imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2. Salvo il caso in cui benefici dal pagamento del Tesoro francese previsto al paragrafo 3-a), un residente dell'Italia che riceve dividendi pagati da una societa' residente della Francia puo' ottenere il rimborso del prelievo alla fonte (precompte) diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2, se lo stesso e' stato effettivamente versato da detta societa' in relazione a tali dividendi. Quando una societa' chiede il rimborso del prelievo alla fonte (precompte), le disposizioni del paragrafo 3-b) non sono applicabili. Salvo il caso in cui benefici del pagamento del Tesoro italiano previsto al paragrafo 4-a), un residente della Francia che riceve dividendi distribuiti da una societa' residente dell'Italia ha diritto al rimborso dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" afferente tali dividendi, diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2, se la stessa e' stata effettivamente versata dalla societa' in relazione a detti dividendi.
Il rimborso deve essere richiesto, nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, per il tramite della stessa societa' che in questo caso agisce a nome e per conto del richiedente, residente della Francia. Quando una societa' chiede il rimborso della "maggiorazione di conguaglio" le disposizioni del paragrafo 4-b) non sono applicabili.
La societa' distributrice puo' pagare l'ammontare suddetto a un residente della Francia al momento del pagamento dei dividendi a lui spettanti e detrarre lo stesso ammontare nella prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento.
Il pagamento dell'ammontare corrrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" spetta a un residente della Francia a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi stessi e, nel caso previsto al paragrafo 2-a), che abbia posseduto le azioni durante un periodo di almeno 12 mesi precedenti detta data.
Nel caso di una successiva rettifica del reddito imponibile della societa' distributrice in una misura piu' elevata o nel caso di una ripresa a tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla societa' per il periodo d'imposta nel quale la rettifica e' divenuta definitiva e' limitata alla parte dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati alla "maggiorazione di conguaglio" ed effettivamente versata all'Erario.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai dividendi la cui distribuzione e' stata deliberata a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna. Quando il beneficiario dei dividendi e' una societa' residente di uno Stato di cui piu' della meta' del capitale e' posseduta da una o piu' persone che non sono residenti di detto Stato, le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 sono applicabili a condizione che detta societa' produca all'autorita' competente dell'altro Stato se questa autorita' competente glielo richieda elementi che permettono di ritenere che essa ha acquisito la partecipazione generatrice dei dividendi per ragioni commerciali di buona fede o nell'ambito dell'ordinaria attivita' di fare o gestire investimenti e non allo scopo principale di beneficiare dell'"avoir fiscal" o del "credito d'imposta". 9. a) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi assoggettati al regime fiscale delle distribuzioni secondo la legislazione dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
b) Sono parimenti considerati come dividenti pagati da una societa'residente di uno dei due Stati, il pagamento lordo del Tesoro rappresentativo, in Francia, del credito d'imposta ("avoir fiscal") considerato al paragrafo 3 e, in Italia, del credito di imposta considerato al paragrafo 4, nonche' le somme lorde rimborsate a titolo, in Francia del prelievo alla fonte (precompte), considerate al paragrafo 5, e, in Italia della "maggiorazione di conguaglio" considerate al paragrafo 6 afferenti i dividendi pagati da detta societa'. Qualora una societa' residente di uno Stato ricavi utili o redditi dall'altro Stato, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.