Articolo 26
PROCEDURA AMICHEVOLE
Le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958, il cui testo e' il seguente, restano in vigore: "
Articolo 26
1. Le Autorita' fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire, di comune accordo, i regolamenti necessari alla esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Nel caso che l'applicazione di qualche disposizione di questa Convenzione desse luogo a difficolta' o a dubbi, le autorita' fiscali dei due Stati contraenti si metteranno d'accordo per interpretare tale disposizione nello spirito della Convenzione.
3. Se un contribuente di uno degli Stati contraenti prova che le imposizioni fatte o progettate a suo carico hanno causato o causeranno nei suoi confronti una doppia imposizione vietata dalla Convenzione, puo', senza pregiudizio dell'esercizio dei suoi diritti di reclamo e di ricorso in ciascuno Stato, rivolgere alle autorita' fiscali dello Stato in cui si trova il suo domicilio una domanda scritta di revisione delle dette imposizioni. Questa domanda deve essere presentata nel termine di sei mesi a partire dalla data della notifica o della riscossione alla fonte della seconda imposizione. Se ne riconoscono la fondatezza, le autorita' fiscali cui tale domanda e' stata rivolta si metteranno d'accordo con le autorita' fiscali dell'altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione.
4. Se risulta che, per arrivare ad un accordo, siano opportune trattative, queste saranno affidate ad una Commissione mista formata di rappresentanti dei due Stati designati dalle loro autorita' amministrative superiori."
PROCEDURA AMICHEVOLE
Le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione fiscale del 29 ottobre 1958, il cui testo e' il seguente, restano in vigore: "
Articolo 26
1. Le Autorita' fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire, di comune accordo, i regolamenti necessari alla esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.
2. Nel caso che l'applicazione di qualche disposizione di questa Convenzione desse luogo a difficolta' o a dubbi, le autorita' fiscali dei due Stati contraenti si metteranno d'accordo per interpretare tale disposizione nello spirito della Convenzione.
3. Se un contribuente di uno degli Stati contraenti prova che le imposizioni fatte o progettate a suo carico hanno causato o causeranno nei suoi confronti una doppia imposizione vietata dalla Convenzione, puo', senza pregiudizio dell'esercizio dei suoi diritti di reclamo e di ricorso in ciascuno Stato, rivolgere alle autorita' fiscali dello Stato in cui si trova il suo domicilio una domanda scritta di revisione delle dette imposizioni. Questa domanda deve essere presentata nel termine di sei mesi a partire dalla data della notifica o della riscossione alla fonte della seconda imposizione. Se ne riconoscono la fondatezza, le autorita' fiscali cui tale domanda e' stata rivolta si metteranno d'accordo con le autorita' fiscali dell'altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione.
4. Se risulta che, per arrivare ad un accordo, siano opportune trattative, queste saranno affidate ad una Commissione mista formata di rappresentanti dei due Stati designati dalle loro autorita' amministrative superiori."